(Pubblicata  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                Lombardia n. 53 del 29 dicembre 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  presente  legge,  in  attuazione degli articoli 117 e 118
della   Costituzione,   disciplina  l'esercizio  delle  attivita'  di
somministrazione  di  alimenti e bevande nel rispetto della normativa
comunitaria,  delle disposizioni legislative dello Stato e nel quadro
delle competenze concorrenti, al fine di garantire:
      a) lo sviluppo e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi
in  relazione  alle  esigenze  dei  consumatori e alla valorizzazione
delle citta' e del territorio;
      b) la trasparenza e la qualita' del mercato;
      c) la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;
      d) la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei
prodotti usati;
      e) la   salvaguardia  delle  aree  di  interesse  archeologico,
storico, architettonico, artistico ed ambientale;
      f) la       compatibilita'       dell'impatto      territoriale
dell'insediamento  dei  pubblici  esercizi con particolare riguardo a
fattori  quali la mobilita', il traffico e l'inquinamento acustico ed
ambientale;
      g) la valorizzazione e promozione della cultura enogastronomica
e delle produzioni tipiche della Regione;
      h) la   salvaguardia  e  la  riqualificazione  della  rete  dei
pubblici  esercizi  nelle  zone  di  montagna  e nei comuni di minore
consistenza     demografica     favorendo     l'integrazione    della
somministrazione   con  la  vendita  di  beni  o  servizi  attraverso
agevolazioni  tributarie  ed  interventi  volti  al  sostegno di tali
attivita',   proposti  dagli  operatori  di  concerto  con  i  comuni
interessati  e finanziati secondo le procedure e con le risorse della
legge  regionale  21  marzo  2000, n. 13 (Interventi regionali per la
qualificazione   e   lo   sviluppo  delle  piccole  e  medie  imprese
commerciali);
      i) la  tutela  e  la salvaguardia dei locali storici secondo le
procedure e con le risorse previste dalla legge regionale n. 13/2000.